(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
                       SULLA POLITICA SOCIALE 
        CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA 
            AD ECCEZIONE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA 
                         E IRLANDA DEL NORD 
Le undici ALTE PARTI CONTRAENTI  sottoscritte,  ossia  il  Regno  del
Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica ellenica, il Regno  di  Spagna,  la  Repubblica  francese,
l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo,  il
Regno dei Paesi  Bassi  e  la  Repubblica  portoghese,  (in  appresso
denominati "Stati membri"), 
DESIDERANDO mettere in atto, in  base  all'acquis  communautaire,  la
Carta sociale del 1989, 
TENENDO CONTO del protocollo sulla politica sociale, 
HANNO CONVENUTO quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
   La Comunita' e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione
dell'occupazione, il miglioramento delle  condizioni  di  vita  e  di
lavoro, una protezione  sociale  adeguata,  il  dialogo  sociale,  lo
sviluppo  delle  risorse  umane  atto   a   consentire   un   livello
occupazionale elevato e duraturo la lotta contro le esclusioni. A tal
fine, la Comunita' e gli Stati membri  mettono  in  atto  misure  che
tengono conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare
nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di 
mantenere la competitivita' dell'economia della Comunita'.