(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
    1. Per conseguire  gli  obiettivi  previsti  all'articolo  1,  la
Comunita'  sostiene  e  completa  l'azione  degli  Stati  membri  nei
seguenti settori: 
    - miglioramento  in  particolare  dell'ambiente  di  lavoro,  per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
    - condizioni di lavoro, 
    - informazione e consultazione dei lavoratori, 
    - parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le loro 
opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
    - integrazione delle persone  escluse  dal  mercato  del  lavoro,
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 127 del trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea  (in   appresso   denominato   "il
trattato"). 
    2. A tal fine il Consiglio puo' adottare  mediante  direttive  le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle
condizioni e delle normative tecniche  esistenti  in  ciascuno  Stato
membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli  amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese. 
   Il Consiglio  delibera  in  conformita'  della  procedura  di  cui
all'articolo 189 C del trattato e previa consultazione  del  Comitato
economico e sociale. 
    3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita' ,  su  proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, nei seguenti settori: 
    - sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, 
    - protezione dei lavoratori in caso di risluzione  del  contratto
di lavoro, 
    -  rappresentanza  e  difesa  collettiva  degli   interessi   dei
lavoratori e dei datori di  lavoro,  compresa  la  cogestione,  fatto
salvo il paragrafo 6, 
    - condizioni  di  impiego  dei  cittadini  dei  paesi  terzi  che
soggiornano regolarmente nel territorio della Comunita' , 
    - contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione  e
alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni  rela-
tive al Fondo sociale europeo. 
     4. Uno Stato membro puo' affidare alle  parti  sociali,  a  loro
richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese
in applicazione dei paragrafi 2 e 3. 
   In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data  in  cui
una direttiva deve essere recepita conformemente all'articolo 189, le
parti  sociali  abbiano  stabilito  mediante  accordo  le  necessarie
disposizioni, fermo restando che lo  Stato  membro  interessato  deve
prendere le misure necessarie che  gli  permettano  di  garantire  in
qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 
    5. Le disposizioni adottate a norma  del  presente  articolo  non
ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure,  per  una
maggiore protezione, compatibili con il trattato. 
    6. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  alle
retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero  ne'
al diritto di serrata.