(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    1. La Commissione ha il compito di  promuovere  la  consultazione
delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura  utile
per facilitarne il dialogo provvedendo  ad  un  sostegno  equilibrato
delle parti. 
    2. A tal fine la Commissione, prima di  presentare  proposte  nel
settore  della  politica  sociale,  consulta  le  parti  sociali  sul
possibile orientamento di un'azione comunitaria. 
    3.  Se,  dopo  tale  consultazione,  dovesse  ritenere  opportuna
un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti  sociali  sul
contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono  alla
Commissione un parere o, eventualmente, una raccomandazione. 
    4. In occasione della  consultazione  le  parti  sociali  possono
informare la Commissione della loro volonta' di avviare  il  processo
previsto dall'articolo 4. La durata della procedura non potra' super-
are nove mesi, salvo proroga decisa in  comune  dalle  parti  sociali
interessate e dalla Commissione.