(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
    1. Il dialogo fra le parti sociali  a  livello  comunitario  puo'
condurre, se queste lo  desiderano,  a  relazioni  contrattuali,  ivi
compresi accordi. 
    2. Gli  accordi  conclusi  a  livello  comunitario  sono  attuati
secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e  degli
Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo  2,
e a richiesta congiunta  delle  parti  firmatarie,  in  base  ad  una
decisione del Consiglio su proposta della Commissione. 
   Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata,  salvo  allorche'
l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni  relative  ad
uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo  3,  nel  qual  caso
esso delibera all'unanimita'.