(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
   Per conseguire gli obiettivi dell'articolo  1  e  fatte  salve  le
altre  disposizioni  del  trattato,  la  Commissione  incoraggia   la
cooperazione tra gli Stati membri e facilita il  coordinamento  della
loro azione  nei  settori  della  politica  sociale  contemplati  dal
presente accordo.