(Atto finale-Dichiarazioni)
                            DICHIARAZIONE 
           SULLA PROTEZIONE CIVILE, L'ENERGIA E IL TURISMO 
   La Conferenza  dichiara  che  la  questione  dell'inserimento  nel
trattato che istituisce la Comunita' europea di  Titoli  relativi  ai
settori menzionati nell'articolo 3,  lettera  t)  di  detto  trattato
sara' esaminata, in conformita' della procedura di  cui  all'articolo
N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, sulla  base  di  una
relazione che la Commissione presentera' al Consiglio al  piu'  tardi
nel 1996. 
   La Commissione dichiara che l'azione  della  Comunita'  in  questi
settori sara' portata avanti sulla base delle disposizioni vigenti 
dei trattati che istituiscono le Comunita' europee. 
 
                            DICHIARAZIONE 
               SULLA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO 
   La  Conferenza  dichiara  che,  ogniqualvolta  nel  trattato   che
istituisce la Comunita' europea si fa riferimento a  cittadini  degli
Stati membri, la questione se una persona abbia  la  nazionalita'  di
questo o quello Stato membro sara' definita soltanto  in  riferimento
al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri
possono precisare, a titolo di informazione, quali  sono  le  persone
che  devono  essere  considerate  come  propri  cittadini   ai   fini
perseguiti dalla Comunita' mediante una dichiarazione presentata alla
Presidenza;   se   necessario,   essi   possono    modificare    tale
dichiarazione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                          SULLA PARTE TERZA 
                    TITOLI III E VI, DEL TRATTATO 
                 CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La  Conferenza  afferma  che,  ai  fini   dell'aplicazione   delle
disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo 4,  "Capitali  e
pagamenti", nonche' al Titolo VI, "Politica economica  e  monetaria",
del presente trattato, la prassi consueta che prevede la riunione del
Consiglio nella sua composizione dei Ministri dell'Economia  e  delle
Finanze continuia, fatte salve le disposizioni  di  cui  all'articolo
109 J, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 109 K, paragrafo 2. 
 
                            DICHIARAZIONE 
             SULLA PARTE TERZA, TITOLO VI, DEL TRATTATO 
                 CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La Conferenza afferma che  il  Presidente  del  Consiglio  europeo
invitera' i Ministri dell'Economia e delle Finanze a partecipare alle
sessioni del Consiglio europeo quando questo discute questioni  rela-
tive all'Unione economica e monetaria. 
 
                            DICHIARAZIONE 
           SULLA COOPERAZIONE MONETARIA CON I PAESI TERZI 
   La Conferenza afferma che la Comunita' si propone  di  contribuire
alla stabilita' delle relazioni monetarie internazionali. A tal fine,
la Comunita' e' disposta a cooperare con altri paesi  europei  e  con
quei paesi non europei con i quali essa  intrattiene  stretti  legami
economici. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                      SULLE RELAZIONI MONETARIE 
                  CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, 
                LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO E 
                       IL PRINCIPATO DI MONACO 
   La Conferenza conviene che il trattato che istituisce la Comunita'
europea lascia impregiudicate  le  attuali  relazioni  monetarie  tra
Italia e Repubblica di San Marino, tra Italia e  Stato  della  Citta'
del  Vaticano  e  tra   Francia   e   Principato   di   Monaco   fino
all'introduzione dell'ECU come moneta unica della Comunita'. 
   La Comunita' si  impegna  a  facilitare  la  rinegoziazione  degli
attuali accordi che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione
dell'ECU come moneta unica. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                         SULL'ARTICOLO 73 D 
          DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La Conferenza  afferma  che  il  diritto  degli  Stati  membri  di
applicare le pertinenti disposizioni  delle  rispettive  legislazioni
tributarie di cui all'articolo 73 D,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
presente  trattato  si  applica  soltanto  per  quanto  riguarda   le
pertinenti disposizioni vigenti alla  fine  del  1993.  Tuttavia,  la
presente dichiarazione si applica soltanto ai movimenti  di  capitali
ed ai pagamenti tra Stati membri. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                   SULL'ARTICOLO 109 DEL TRATTATO 
                 CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La  Conferenza  sottolinea  che  l'espressione  "accordi  formali"
utilizzata nell'articolo 109, paragrafo 1 non e' intesa a creare  una
nuova categoria  di  accordi  internazionali  ai  sensi  del  diritto
comunitario. 
 
                            DICHIARAZIONE 
             SULLA PARTE TERZA, TITOLO XVI, DEL TRATTATO 
                 CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La Conferenza ritiene che, dato il crescente interesse che riveste
la protezione  della  natura  a  livello  nazionale,  comunitario  ed
internazionale, la Comunita', nell'esercizio delle sue competenze  in
virtu' delle disposizioni che figurano nella Parte  III,  Titolo  XVI
del presente trattato, debba tener conto  delle  esigenze  specifiche
del settore. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                  SUGLI ARTICOLI 109, 130 R E 130 Y 
          DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA 
   La Conferenza  ritiene  che  le  disposizioni  dell'articolo  109,
paragrafo 5,  dell'articolo  130  R  paragrafo  4,  secondo  comma  e
dell'articolo 130 Y, non ledano i principi risultanti dalla  sentenza
della Corte di giustizia nella causa AETS. 
 
                            DICHIARAZIONE 
          SULLA DIRETTIVA DEL 24 NOVEMBRE 1988 (Emissioni) 
   La  Conferenza  dichiara  che  le  modifiche  della   legislazione
comunitaria lasciano impregiudicate le deroghe concesse alla Spagna e
al Portogallo fino al 31 dicembre 1999 in forza della  direttiva  del
Consiglio del 24  novembre  1988  concernente  la  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
impianti di combustione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                    SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
   La  Conferenza  conviene  che  il  Fondo   europeo   di   sviluppo
continuera' ad  essere  finanziato  attraverso  contributi  nazionali
conformemente alle attuali disposizioni. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                 SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI 
                         NELL'UNIONE EUROPEA 
   La  Conferenza  ritiene  importante  incoraggiare   una   maggiore
partecipazione dei parlamenti nazionali  alle  attivita'  dell'Unione
europea. 
   A tal fine occorre intensificare lo scambio di informazioni tra  i
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. In  questo  contesto  i
Governi  degli  Stati  membri  vigilano,  tra  l'altro,  affinche'  i
parlamenti nazionali  possano  disporre  delle  proposte  legislative
della Commissione in tempo utile per la loro informazione  o  per  un
eventuale esame. 
   La Conferenza reputa altresi' importante che siano intensificati i
contatti tra i parlamenti  nazionali  e  il  Parlamento  europeo,  in
particolare  mediante  la  concessione  di  appropriate  agevolazioni
reciproche ed incontri regolari  tra  parlamentari  interessati  agli
stessi problemi. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                   SULLA CONFERENZA DEI PARLAMENTI 
   La  Conferenza  invita  il  Parlamento  europeo  e  i   parlamenti
nazionali a riunirsi, se necessario, in formazione di Conferenza  dei
parlamenti (o Assise). 
   La Conferenza dei parlamenti e' consultata sui grandi orientamenti
dell'Unione europea, fatte salve le competenze del Parlamento europeo
ed i diritti dei parlamenti nazionali. Il  Presidente  del  Consiglio
europeo  e  il  Presidente  della  Commissione  riferiscono  ad  ogni
sessione della Conferenza dei parlamenti sullo stato dell'Unione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
              SUL NUMERO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E 
                       DEL PARLAMENTO EUROPEO 
   La Conferenza conviene che gli Stati membri esaminino  i  problemi
relativi al numero dei membri  della  Commissione  e  al  numero  dei
membri del Parlamento europeo alla fine del 1992 al piu' tardi,  allo
scopo di pervenire ad un accordo che consenta di  stabilire  la  base
giuridica necessaria per la fissazione  del  numero  dei  membri  del
Parlamento europeo in tempo  utile  per  le  elezioni  del  1994.  Le
decisioni  saranno  prese,  tenendo  conto,  in   particolare   della
necessita' di fissare il numero complessivo dei membri del 
Parlamento europeo in una Comunita' allargata. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                SULLA GERARCHIA DEGLI ATTI COMUNITARI 
   La Conferenza conviene  che  la  Conferenza  intergovernativa  che
sara' convocata nel 1996  esaminera'  in  che  misura  sia  possibile
riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per  stabilire
un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme. 
 
                            DICHIARAZIONE 
               SUL DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE 
   La Conferenza ritiene che la trasparenza del processo  decisionale
rafforzi il  carattere  democratico  delle  istituzioni,  nonche'  la
fiducia  del  pubblico   nei   confronti   dell'amministrazione.   La
Conferenza  raccomanda  pertanto  che  la  Commissione  presenti   al
Consiglio,  entro  il  1993,  una  relazione  su  misure  intese   ad
accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono
le istituzioni. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                  SULLA STIMA DEI COSTI RISULTANTI 
                  DALLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE 
   La Conferenza prende atto che la Commissione s'impegna,  basandosi
eventualmente  sulle   consultazioni   che   ritenga   necessarie   e
rafforzando  il  suo  sistema  di  valutazione   della   legislazione
comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte leg-
islative, dei costi e dei benefici per le pubbliche  autorita'  degli
Stati membri e per l'insieme degli interessati. 
 
                            DICHIARAZIONE 
              SULL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO 
    1. La Conferenza sottolinea che, per la coerenza e  l'unita'  del
processo di costruzione europea, e'  essenziale  che  ciascuno  Stato
membro recepisca  integralmente  e  fedelmente  nel  proprio  diritto
nazionale le direttive comunitarie di cui  e'  destinatario  entro  i
termini prescritti dalle medesime. 
   Inoltre la Conferenza - pur riconoscendo  che  spetta  a  ciascuno
Stato membro stabilire quale sia il modo  migliore  di  applicare  le
disposizioni del diritto comunitario tenuto conto delle  istituzioni,
del sistema giuridico e delle altre condizioni che gli sono  proprie,
ma  comunque  nel  rispetto  dell'articolo  189  del   trattato   che
istituisce la Comunita' europea -  reputa  essenziale,  per  il  buon
funzionamento della Comunita' , che le misure adottate nei vari Stati
membri assicurino che il diritto comunitario sia  in  essi  applicato
con altrettanta efficacia e rigore del diritto nazionale. 
    2. La Conferenza invita la Commissione a vigilare, nell'esercizio
delle competenze che le sono conferite dall'articolo 155 del trattato
che istituisce la  Comunita'  europea,  affinche'  gli  Stati  membri
rispettino i loro obblighi. Essa invita la Commissione  a  pubblicare
periodicamente una relazione esauriente per gli Stati membri e per il
Parlamento europeo. 
 
                            DICHIARAZIONE 
              SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 
                      DELLE MISURE COMUNITARIE 
   La Conferenza  prende  atto  dell'impegno  della  Commissione  nel
formulare le sue  proposte  nonche'  di  quello  degli  Stati  membri
nell'attuarle, di tenere  pienamente  conto  degli  effetti  di  tali
proposte  sull'ambiente  nonche'   del   principio   della   crescita
sostenibile. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                        SULLA CORTE DEI CONTI 
   La  Conferenza  sottolinea  la  particolare  importanza  che  essa
annette ai compiti che gli articoli 188 A, 188 B, 188  C  e  206  del
trattato che istituisce la Comunita' europea conferiscono alla  Corte
dei conti. 
   Essa chiede alle altre istituzioni comunitarie di esaminare con la
Corte dei conti tutti i mezzi atti ad aumentare l'efficacia  del  suo
lavoro. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                  SUL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
   La Conferenza conviene che il Comitato economico  e  sociale  goda
della stessa indipendenza di cui ha finora goduto la Corte dei  conti
per quanto riguarda il bilancio e la gestione del personale. 
 
                            DICHIARAZIONE 
   SULLA COOPERAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' SOCIALE 
   La  Conferenza  sottolinea  l'importanza  che  riveste,   per   il
perseguimento degli obiettivi  dell'articolo  117  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea, una cooperazione tra quest'ultima  e
le associazioni e le fondazioni di solidarieta'  sociale,  in  quanto
organismi responsabili di istituti e servizi sociali. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                   SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 
   La Conferenza invita  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio,  la
Commissione, nonche' gli  Stati  membri  a  tener  pienamente  conto,
all'atto  dell'elaborazione  e  dell'attuazione  della   legislazione
comunitaria  nei  settori  della  politica   agricola   comune,   dei
trasporti, del mercato interno e della  ricerca,  delle  esigenze  in
materia di benessere degli animali. 
DICHIARAZIONE  sulla  rappresentanza  degli  interessi  dei  paesi  e
territori d'oltremare di cui  all'articolo  227,  paragrafi  3  e  5,
  lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunita' europea 
   La Conferenza, rilevando che in  circostanze  eccezionali  possono
sorgere divergenze tra gli interessi dell'Unione e gli interessi  dei
paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3  e
5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunita' europea,
conviene che il Consiglio  si  sforzera'  di  trovare  una  soluzione
conforme alla posizione dell'Unione. Tuttavia, qualora  cio'  risulti
impossibile, la Conferenza conviene che lo Stato  membro  interessato
possa agire separatamente nell'interesse di detti paesi  e  territori
d'oltremare senza che tale azione leda l'interesse  della  Comunita'.
Detto Stato membro informera' il Consiglio e  la  Commissione  quando
siffatta divergenza  di  interessi  rischi  di  prodursi  e,  qualora
un'azione separata sia inevitabile, affermera' chiaramente  di  agire
nell'interesse di un territorio d'oltremare di cui sopra. 
   La presente dichiarazione si applica  anche  a  Macao  e  a  Timor
orientale. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                   SULLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE 
                           DELLA COMUNITA' 
   La Conferenza riconosce  che  le  regioni  ultraperiferiche  della
Comunita' (dipartimenti francesi  d'oltremare,  Azzorre  e  Madera  e
Isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da
vari fenomeni (grandi distanze,  insularita'  ,  superficie  ridotta,
rilievo e clima difficile, dipendenza economica per  quanto  riguarda
alcuni prodotti), la cui persistenza e il  cui  cumulo  recano  grave
pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale. 
   Essa  ritiene  che,  sebbene  le  disposizioni  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea e del diritto derivato si  applichino
di  pieno  diritto  alle  regioni  ultraperiferiche,  sia   nondimeno
possibile adottare misure specifiche in  loro  favore  se  e  finche'
esiste un bisogno oggettivo  di  prendere  siffatte  misure  per  uno
sviluppo economico e sociale di tali regioni.  Queste  misure  devono
perseguire sia l'obiettivo della realizzazione  del  mercato  interno
sia quello di un riconoscimento della realta' regionale, affinche' le
regioni in questione  possano  raggiungere  il  livello  economico  e
sociale medio della Comunita'. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                        SUL VOTO NEL SETTORE 
             DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
   La Conferenza conviene che gli Stati  membri,  in  relazione  alle
decisioni del Consiglio che richiedono  l'unanimita'  ,  evitino  per
quanto possibile di impedire  una  decisione  all'unanimita'  laddove
esista una maggioranza qualificata a favore di detta decisione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                SULLE MODALITA' PRATICHE NEL SETTORE 
             DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
   La Conferenza conviene che  la  ripartizione  dei  lavori  tra  il
Comitato politico e il Comitato dei Rappresentanti  Permanenti  sara'
esaminata in un secondo tempo al pari delle modalita' pratiche  della
fusione  del  Segretariato  della  Cooperazione   politica   con   il
Segretariato  generale  del  Consiglio  e  della   cooperazione   fra
quest'ultimo e la Commissione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                 SUL REGIME LINGUISTICO NEL SETTORE 
             DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
   La Conferenza conviene che il regime linguistico applicabile e' 
quello delle Comunita' europee. 
   Per le comunicazioni COREU servira' da modello,  per  il  momento,
l'attuale prassi della Cooperazione politica europea. 
   Tutti i testi inerenti alla politica estera e di sicurezza  comune
sottoposti al Consiglio europeo e al Consiglio o da questi  adottati,
nonche' tutti i testi da pubblicare sono  tradotti  immediatamente  e
simultaneamente in tutte le lingue ufficiali della Comunita'. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                 SULL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE 
   La Conferenza prende atto delle dichiarazioni seguenti: 
 
       I. DICHIARAZIONE di Belgio, Germania, Spagna, Francia, 
                  Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo e Regno Unito, che  sono  membri  dell'Unione  dell'Europa
            occidentale nonche' dell'Unione europea, sul 
    RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE E LE SUE RELAZIONI 
           CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ALLEANZA ATLANTICA 
Introduzione 
    1. Gli Stati  membri  dell'UEO  convengono  della  necessita'  di
creare una vera e propria identita' europea in materia di sicurezza e
di difesa  e  di  assumere  accresciute  responsabilita'  europee  in
materia di difesa. Tale identita'  sara'  elaborata  progressivamente
attraverso un processo che comportera' tappe successive. L'UEO  fara'
parte integrante del  processo  di  sviluppo  dell'Unione  europea  e
intensifichera'  il  suo  contributo  alla  solidarieta'  nell'ambito
dell'Alleanza atlantica. Gli  Stati  membri  dell'UEO  convengono  di
rafforzare il ruolo dell'UEO, nella  prospettiva  a  termine  di  una
politica  di  difesa  comune  nell'ambito  dell'Unione  europea,  che
potrebbe successivamente condurre ad una difesa  comune,  compatibile
con quella dell'Alleanza Atlantica. 
    2. L'UEO si sviluppera' come  componente  di  difesa  dell'Unione
europea  e  come  strumento  per  rafforzare  il   pilastro   europeo
dell'Alleanza atlantica. A tal fine essa formulera' una  politica  di
difesa comune europea e vigilera'  alla  sua  concreta  realizzazione
attraverso l'ulteriore sviluppo del suo ruolo operativo. 
   Gli  Stati  membri  dell'UEO  prendono  atto  dell'articolo  J   4
riguardante la politica estera e di  sicurezza  comune  del  trattato
sull'Unione europea del seguente tenore: 
   "1. La politica estera e di sicurezza comune  comprende  tutte  le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea,  ivi  compresa
la definizione a termine  di  una  politica  di  difesa  comune,  che
potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune. 
    2. L'Unione chiede all'Unione  dell'Europa  occidentale,  che  fa
parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di  elaborare  e
di porre in essere  le  decisioni  e  le  azioni  dell'Unione  aventi
implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa 
con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalita' pratiche. 
    3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa  che
sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle proce-
dure di cui all'articolo J 3. 
    4. La politica dell'Unione ai sensi  del  presente  articolo  non
pregiudica il carattere specifico della politica di  sicurezza  e  di
difesa di taluni Stati membri, e rispetta gli obblighi derivanti  per
alcuni Stati membri  dal  trattato  dell'Atlantico  del  Nord  ed  e'
compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune  adottata
in questo ambito. 
    5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo
di una piu' stretta cooperazione  fra  due  o  piu'  Stati  membri  a
livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e  dell'Alleanza  atlantica,
purche' detta cooperazione non contravvenga  a  quella  prevista  dal
presente titolo ne' la ostacoli. 
    6. Per promuovere il conseguimento  dell'obiettivo  del  presente
trattato  e  tenuto  conto  della  scadenza  del   1998   nell'ambito
dell'articolo  XII  del  trattato   di   Bruxelles   modificato,   le
disposizioni del presente articolo  potranno  essere  rivedute,  come
previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che  il
Consiglio presentera' al Consiglio europeo nel 1996,  contenente  una
valutazione dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita sino a 
quel momento." 
    A. Relazioni dell'UEO con l'Unione europea 
    3. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO  per  tappe  quale
componente di  difesa  dell'Unione  europea.  A  tal  fine  l'UEO  e'
disposta ad  elaborare  e  a  realizzare,  su  richiesta  dell'Unione
europea, le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno  implicazioni
nel settore della difesa. 
  A tal fine  l'UEO  instaurera'  strette  relazioni  di  lavoro  con
l'Unione europea adottando le seguenti misure: 
     - in forma appropriata, sincronizzazione delle date e dei luoghi
delle riunioni e armonizzazione dei metodi di lavoro; 
     - fissazione di una stretta cooperazione tra il Consiglio  e  il
Segretariato  generale  dell'UEO,  da  un  lato,   e   il   Consiglio
dell'Unione e il Segretariato generale del Consiglio, dall'altro; 
     - esame dell'armonizzazione della  successione  e  della  durata
delle rispettive Presidenze; 
     - definizione delle opportune modalita' in  modo  da  assicurare
che  la  Commissione  delle  Comunita'  europee  sia   periodicamente
informata  e,  se  del  caso,  consultata  sulle  attivita'  dell'UEO
conformemente al ruolo della Commissione nel  quadro  della  politica
estera e  di  sicurezza  comune  cosi'  come  definita  nel  trattato
sull'Unione europea; 
     -  incentivazione  di  una   piu'   stretta   cooperazione   tra
l'Assemblea parlamentare dell'UEO e il Parlamento europeo. 
    Il Consiglio dell'UEO, d'intesa  con  le  istituzioni  competenti
dell'Unione europea, adottera' le necessarie disposizioni  di  ordine
pratico. 
    B. Relazioni tra l'UEO e l'Alleanza atlantica 
    4. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO  quale  mezzo  per
rafforzare il pilastro  europeo  dell'Alleanza  atlantica.  L'UEO  e'
conseguentemente disposta  a  sviluppare  ulteriormente  gli  stretti
legami di lavoro tra l'UEO e  l'Alleanza,  nonche'  a  rafforzare  il
ruolo, le responsabilita' ed i contributi degli Stati membri dell'UEO
in seno all'Alleanza.  Cio'  avverra'  sulla  base  della  necessaria
trasparenza e complementarita' tra l'identita' europea in materia  di
sicurezza e di difesa, quale si delinea, e l'Alleanza.  L'UEO  agira'
in  conformita'  delle  posizioni  adottate  in  sede   di   Alleanza
atlantica. 
     -  Gli  Stati  membri   dell'UEO   intensificheranno   il   loro
coordinamento   sulle   questioni    riguardanti    l'Alleanza    che
costituiscono  un  importante  interesse  comune,   allo   scopo   di
presentare posizioni  congiunte,  concertate  in  seno  all'UEO,  nel
processo di consultazione dell'Alleanza, la quale  restera'  la  sede
essenziale di consultazione tra gli alleati e il foro, in cui  questi
ultimi si accordano sulle politiche riguardanti  i  loro  impegni  in
materia  di  sicurezza  e  di   difesa   in   virtu'   del   trattato
dell'Atlantico del Nord. 
     - Ove necessario, le date e  i  luoghi  delle  riunioni  saranno
sincronizzati ed i metodi di lavoro saranno armonizzati. 
     - Sara' istituita una stretta cooperazione  tra  i  Segretariati
generali dell'UEO e della NATO. 
    C. Ruolo operativo dell'UEO 
    5. Il ruolo operativo dell'UEO sara' rafforzato mediante  l'esame
e la definizione di opportuni compiti, strutture e mezzi, riguardanti
in particolare: 
     - il nucleo di pianificazione dell'UEO; 
     -  una  piu'   stretta   cooperazione   militare   complementare
all'Alleanza,  specialmente  nei   settori   della   logistica,   dei
trasporti, della formazione e della sorveglianza strategica; 
     - riunioni dei Capi di Stato maggiore dell'UEO; 
     - unita' militari sotto la responsabilita' dell'UEO. 
     Saranno successivamente valutate altre proposte, concernenti: 
     -  il  rafforzamento  della  cooperazione  nel   settore   degli
armamenti, allo  scopo  di  istitutire  un'Agenzia  europea  per  gli
armamenti; 
     - la trasformazione dell'Istituto dell'UEO in Accademia  europea
per la sicurezza e la difesa. 
     Le misure volte a rafforzare il ruolo operativo dell'UEO saranno
pienamente compatibili con  le  disposizioni  militari  necessarie  a
garantire la difesa collettiva di tutti gli Alleati. 
    D. Altre misure 
    6. Come conseguenza delle misure di cui sopra e per agevolare  il
rafforzamento del  ruolo  dell'UEO,  la  sede  del  Consiglio  e  del
Segretariato generale dell'UEO sara' trasferita a Bruxelles. 
    7. La rappresentanza in seno al Consiglio  dell'UEO  deve  essere
tale da consentirgli di esercitare in permanenza le sue  funzioni  in
conformita' dell'articolo VIII del trattato di Bruxelles  modificato.
Gli Stati membri potranno ricorrere alla formula  detta  "del  doppio
cappello" - da definire successivamente - consistente nel disegnare i
loro rappresentanti presso l'Alleanza e presso l'Unione europea. 
    8.  L'UEO  prende  atto  che,  conformemente  alle   disposizioni
dell'articolo J.4, paragrafo 6, concernenti la politica estera  e  di
sicurezza comune del trattato sull'Unione europea, l'Unione decidera'
di  rivedere  le  disposizioni  di  detto  articolo,  allo  scopo  di
conseguire  l'obiettivo  da  esso  fissato,  secondo   la   procedura
stabilita. L'UEO riesaminera' le presenti disposizioni nel 1996. Tale
revisione terra'  conto  dei  progressi  compiuti  e  dell'esperienza
acquisita e includera' le relazioni tra l'UEO e l'Alleanza atlantica. 
 
       II. DICHIARAZIONE di Belgio, Germania, Spagna, Francia, 
                  Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo e Regno Unito, che  sono  membri  dell'Unione  dell'Europa
                             occidentale 
   "Gli  Stati  membri  dell'UEO  si  compiacciono   dello   sviluppo
dell'identita' europea in materia di sicurezza e  difesa.  Essi  sono
risoluti, tenendo conto del ruolo dell'UEO quale componente di difesa
dell'Unione europea e quale  strumento  per  rafforzare  il  pilastro
europeo dell'Alleanza atlantica, a porre le relazioni tra l'UEO e gli
altri Stati europei  su  nuove  basi  al  fine  di  salvaguardare  la
stabilita'  e  la  sicurezza  in  Europa.  In  questo  spirito,  essi
propongono quanto segue: 
  Gli Stati membri  dell'Unione  europea  sono  invitati  ad  aderire
all'UEO alle condizioni da concordare in conformita' dell'articolo XI
del trattato di Bruxelles modificato, ovvero a  divenire  osservatori
se lo desiderino. Contestualmente, gli  altri  Stati  membri  europei
della NATO sono invitati ad acquisire lo status di  membri  associati
dell'UEO in modo tale da poter partecipare pienamente alle  attivita'
dell'UEO stessa. 
  Gli Stati membri partono dal presupposto che i trattati e gli 
accordi di cui sopra saranno conclusi prima del 31 dicembre 1992." 
 
                            DICHIARAZIONE 
                             SULL'ASILO 
    1. La Conferenza conviene che, nel contesto dei  lavori  previsti
dagli  articoli  K.1  e  K.3   delle   disposizioni   relative   alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari  interni,  il
Consiglio esaminera' in via prioritaria le questioni  concernenti  la
politica di asilo degli Stati membri, al fine di pervenire all'inizio
del 1993 all'adozione di un'azione comune volta ad armonizzare alcuni
aspetti, tenendo presenti il programma  di  lavoro  e  il  calendario
contenuti nella  relazione  sull'asilo  elaborata  su  richiesta  del
Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991. 
    2. In  tale  contesto,  entro  la  fine  del  1993  il  Consiglio
esaminera' anche, sulla base di una  relazione,  la  possibilita'  di
applicare l'articolo K.9 a dette materie. 
 
                            DICHIARAZIONE 
                    SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA 
   La  Conferenza  conferma  l'accordo  degli  Stati   membri   sugli
obiettivi che  stanno  alla  base  delle  proposte  presentate  dalla
delegazione  tedesca  nella  riunione  del   Consiglio   europeo   di
Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991. 
  Per il momento, gli Stati membri convengono  di  esaminare  in  via
prioritaria i progetti che saranno loro presentati,  sulla  base  del
programma di  lavoro  e  del  calendario  contenuti  nella  relazione
elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo,  e  sono
disposti a prendere in considerazione l'adozione di  misure  concrete
in settori come quelli proposti dalla delegazione tedesca per  quanto
riguarda le seguenti  attivita'  di  scambio  di  informazioni  e  di
esperienze: 
    - assistenza alle autorita' nazionali incaricate dalle azioni  in
materia  penale  e  della  sicurezza,  segnatamente   ai   fini   del
coordinamento di indagini e ricerche; 
    - costituzione di banche di dati; 
    - valutazione e utilizzazione centralizzate  delle  informazioni,
per fare un bilancio della  situazione  e  individuare  i  metodi  di
indagine; 
    - raccolta e utilizzazione di informazioni sui sistemi  nazionali
di prevenzione, ai fini di una loro trasmissione agli Stati membri  e
della definizione di strategie preventive su scala europea; 
    - misure concernenti la formazione complementare, la ricerca,  la
criminologia e il servizio di antropometria giudiziaria. 
  Gli Stati membri convengono di esaminare al piu' tardi  durante  il
1994, sulla base di una relazione,  l'opportunita'  di  estendere  la
portata di questa cooperazione. 
 
                            DICHIARAZIONE 
        SULLE CONTROVERSIE TRA LA BCE E L'IME, DA UNA PARTE, 
                     E I LORO AGENTI, DALL'ALTRA 
   La Conferenza ritiene opportuno  che,  conformemente  all'articolo
168 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, il  Tribunale
di primo grado sia competente a pronunciarsi su questa  categoria  di
ricorsi. La Conferenza invita pertanto le istituzioni ad adeguare, di
conseguenza, le pertinenti norme.