ARTICOLO 10 Il Consiglio direttivo 10.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonche' i Governatori delle Banche centrali nazionali. 10.2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10.3, solo i membri del Consiglio direttivo presenti di persona hanno diritto di voto. In deroga a questa norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 puo' prevedere che membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato ad esercitare il diritto di voto per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo. Fatti salvi gli articoli 10.3 e 11.3 ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parita' , prevale il voto del Presidente. Perche' il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente puo' convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quo- rum. 10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo e' zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la meta' dei partecipanti al capitale. Se un Governatore non puo' essere presente, puo' nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato. 10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo puo' decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. 10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.