(Protocollo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                       Il Consiglio direttivo 
    10.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 1 del trattato,
il Consiglio direttivo comprende  i  membri  del  Comitato  esecutivo
della BCE nonche' i Governatori delle Banche centrali nazionali. 
    10.2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10.3,  solo  i
membri del Consiglio direttivo presenti di persona hanno  diritto  di
voto. In deroga  a  questa  norma,  il  regolamento  interno  di  cui
all'articolo 12.3 puo' prevedere che membri del  Consiglio  direttivo
votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre  che
un membro del Consiglio direttivo impossibilitato  ad  esercitare  il
diritto  di  voto  per  un  periodo  prolungato  possa  designare  un
supplente quale membro del Consiglio direttivo. 
   Fatti salvi gli articoli 10.3 e 11.3  ogni  membro  del  Consiglio
direttivo ha diritto ad un voto. Salvo quanto  diversamente  disposto
dal presente statuto, il Consiglio  direttivo  decide  a  maggioranza
semplice. In caso di parita' , prevale il voto del Presidente. 
   Perche' il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto
un quorum pari ai due terzi dei membri. Qualora il quorum  non  venga
raggiunto, il Presidente puo' convocare  una  riunione  straordinaria
nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quo-
rum. 
    10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli
28, 29, 30, 32,  33  e  51,  alle  votazioni  in  sede  di  Consiglio
direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale
sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali  nazionali.  La
ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo e' zero.  Una
decisione  che  richiede  la  maggioranza  qualificata  si  considera
adottata se i voti favorevoli  rappresentano  almeno  due  terzi  del
capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la  meta'  dei
partecipanti al capitale. Se un Governatore non puo' essere presente,
puo' nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato. 
    10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.  Il  Consiglio
direttivo puo'  decidere  di  rendere  pubblico  il  risultato  delle
proprie deliberazioni. 
    10.5. Il Consiglio  direttivo  si  riunisce  almeno  dieci  volte
l'anno.