(Protocollo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
               Responsabilita' egli organi decisionali 
    12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli  indirizzi  e  prende  le
decisioni  necessarie  ad  assicurare  l'assolvimento   dei   compiti
affidati al SEBC ai sensi del trattato e  del  presente  statuto.  Il
Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunita' ivi
comprese, a seconda dei casi, le decisioni  relative  agli  obiettivi
monetari intermedi, ai tassi di  interesse  guida  e  all'offerta  di
riserve nel SEBC e stabilisce  i  necessari  indirizzi  per  la  loro
attuazione. 
   Il Comitato esecutivo  attua  la  politica  monetaria  secondo  le
decisioni  e  gli  indirizzi  stabiliti  dal   Consiglio   direttivo,
impartendo le necessarie istruzioni alle Banche  centrali  nazionali.
Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati  taluni  poteri
quando lo decide il Consiglio direttivo. 
   Per quanto possibile ed opportuno, fatto  salvo  il  disposto  del
presente articolo, la BCE si avvale delle Banche  centrali  nazionali
per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC. 
    12.2. Il  Comitato  esecutivo  ha  il  compito  di  preparare  le
riunioni del Consiglio direttivo. 
    12.3. Il Consiglio direttivo adotta il  regolamento  interno  che
determina l'organizzazione  interna  della  BCE  e  dei  suoi  organi
decisionali. 
    12.4.  Le  funzioni  consultive  di  cui  all'articolo   4   sono
esercitate dal Consiglio direttivo. 
    12.5.  Il  Consiglio  direttivo  adotta  le  decisioni   di   cui
all'articolo 6.