(Protocollo-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                            Il Presidente 
    13.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede
il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE. 
    13.2.  Fatto  salvo  l'articolo  39,  il  Presidente,  o  un  suo
delegato, rappresenta la BCE all'esterno.