(Protocollo-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                              Banconote 
   Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo  1  del  trattato,  il
Consiglio  direttivo  ha  il   diritto   esclusivo   di   autorizzare
l'emissione di banconote all'interno della Comunita'.  La  BCE  e  le
Banche centrali nazionali possono emettere  banconote.  Le  banconote
emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali  costituiscono  le
uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'. 
   La BCE rispetta  per  quanto  possibile  la  prassi  esistente  in
materia di emissione e di progettazione di banconote.