ARTICOLO 16 Banconote Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'. La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.