(Protocollo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
         Conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali 
   Al fine di svolgere  le  loro  operazioni,  la  BCE  e  le  Banche
centrali nazionali possono aprire conti intestati a  enti  creditizi,
organismi pubblici e altri operatori del  mercato  e  accettare  come
garanzia attivita' , ivi compresi i titoli scritturali.