(Protocollo-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
              Operazioni di credito e di mercato aperto 
    18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere
i propri compiti, la BCE e le Banche centrali nazionali hanno la 
facolta' di: 
     - operare sui mercati finanziari comprando e vendendo  a  titolo
definitivo (a pronti e a termine), ovvero con  operazioni  di  pronti
contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti
negoziabili, in valute sia comunitarie che di  altri  paesi,  nonche'
metalli preziosi; 
     - effettuare operazioni di credito  con  istituti  creditizi  ed
altri operatori  di  mercato,  erogando  i  prestiti  sulla  base  di
adeguate garanzie. 
    18.2. La BCE stabilisce principi generali per  le  operazioni  di
credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle  Banche
centrali  nazionali,  compresi  quelli  per  la  comunicazione  delle
condizioni alle quali esse sono  disponibili  a  partecipare  a  tali
operazioni.