ARTICOLO 21 Operazioni con enti pubblici 21.1. Conformemente all'articolo 104 del trattato, e' vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle Banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunita' , alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali. 21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1. 21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.