(Protocollo-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                    Operazioni con enti pubblici 
    21.1. Conformemente all'articolo 104 del trattato, e' vietata  la
concessione  di  scoperti  di  conto  o  qualsiasi  altra  forma   di
facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte  delle  Banche
centrali nazionali, a istituzioni o agli  organi  della  Comunita'  ,
alle amministrazioni statali, agli enti  regionali,  locali  o  altri
enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico  o  ad  imprese
pubbliche degli Stati membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di
essi di titoli di debito da parte della BCE o delle  Banche  centrali
nazionali. 
    21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare  come
agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1. 
    21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto  dell'offerta
di riserve da parte delle  banche  centrali,  devono  ricevere  dalle
banche centrali nazionali e dalla BCE  lo  stesso  trattamento  degli
enti creditizi privati.