(Protocollo-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
               Sistemi di pagamento e di compensazione 
   La  BCE  e  le  banche  centrali   nazionali   possono   accordare
facilitazioni, e la  BCE  puo'  stabilire  regolamenti,  al  fine  di
assicurare sistemi di  compensazione  e  di  pagamento  efficienti  e
affidabili all'interno della Comunita' e nei  rapporti  con  i  paesi
terzi.