(Protocollo-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                         Operazioni esterne 
   La BCE e le banche centrali nazionali possono: 
   -  stabilire  relazioni  con   banche   centrali   e   istituzioni
finanziarie di  paesi  terzi  e,  se  del  caso,  con  organizzazioni
internazionali; 
   - acquistare o vendere a pronti  e  a  termine  tutti  i  tipi  di
attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine  "attivita'
in valuta estera" include i  titoli  e  ogni  altra  attivita'  nella
valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto e in  qualsiasi  forma
essi siano detenuti; 
   - detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo; 
   - effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi
e le organizzazioni internazionali,  ivi  incluse  le  operazioni  di
credito attive e passive.