ARTICOLO 23 Operazioni esterne La BCE e le banche centrali nazionali possono: - stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali; - acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine "attivita' in valuta estera" include i titoli e ogni altra attivita' nella valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti; - detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo; - effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.