(Protocollo-art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                        Vigilanza prudenziale 
25.1. La BCE puo' fornire pareri e essere consultata  dal  Consiglio,
dalla Commissione e dalle autorita' competenti degli Stati membri sul
campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria
relativa  alla  vigilanza  prudenziale   sugli   enti   creditizi   e
         concernente la stabilita' del sistema finanziario. 
    25.2.  Conformemente  alle  decisioni  del  consiglio  ai   sensi
dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato,  la  BCE  puo'  svolgere
compiti  specifici  in  merito  alle  politiche  che  riguardano   la
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre  istituzioni
finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.