(Protocollo-art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                          Conti finanziari 
    26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle  Banche  centrali
nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 
    26.2. I  conti  annuali  della  BCE  sono  redatti  dal  Comitato
esecutivo secondo i principi stabiliti  dal  Consiglio  direttivo.  I
conti annuali sono  approvati  dal  Consiglio  direttivo  e  sono  in
seguito pubblicati. 
    26.3. Per i fini operativi e di analisi,  il  Comitato  esecutivo
redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attivita'  e
le  passivita'  delle  Banche  centrali   nazionali   che   rientrano
nell'ambito del SEBC. 
    26.4. Per l'applicazione  del  presente  articolo,  il  Consiglio
direttivo stabilisce le disposizioni  necessarie  per  uniformare  le
procedure  contabili  e  di  rendiconto  riguardanti  le   operazioni
compiute dalle Banche centrali nazionali.