ARTICOLO 27 Revisione dei conti 27.1. La contabilita' della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.