(Protocollo-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                         Revisione dei conti 
    27.1. La contabilita' della BCE e delle Banche centrali nazionali
viene  verificata  da  revisori  esterni  indipendenti  proposti  dal
Consiglio direttivo ed accettati  dal  Consiglio.  I  revisori  hanno
pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili  della
BCE e  delle  Banche  centrali  nazionali  e  per  essere  pienamente
informati sulle loro operazioni. 
    27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del  presente  trattato
si applicano soltanto ad un  esame  dell'efficienza  operativa  della
gestione della BCE.