(Protocollo-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
                         Capitale della BCE 
    28.1. Il capitale della BCE, che  diventa  operativo  al  momento
della sua istituzione, e' di 5.000 milioni di ECU. Il  capitale  puo'
essere  aumentato  per  ammontari   eventualmente   determinati   dal
Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di  cui
all'articolo 10.3, entro i limiti e  alle  condizioni  stabiliti  dal
Consiglio in base alla procedura di cui all'articoloo 42. 
    28.2. Le Banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e
detentrici del capitale della BCE.  La  sottoscrizione  del  capitale
avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. 
    28.3.  Il  Consiglio  direttivo,  deliberando  alla   maggioranza
qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina  la  misura  e  la
forma nelle quali il capitale e' versato. 
    28.4.  Fatto  salvo  l'articolo  28.5,  le  quote  del   capitale
sottoscritto della BCE appartenenti alle  Banche  centrali  nazionali
non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. 
    28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga  modificato,
le Banche centrali nazionali  trasferiscono  fra  di  loro  quote  di
capitale nella misura necessaria ad assicurare che  la  distribuzione
delle  quote  corrisponda  allo  schema  modificato.   Il   Consiglio
direttivo  determina  le  modalita'   e   le   condizioni   di   tali
trasferimenti.