ARTICOLO 29 Schema di sottoscrizione di capitale 29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 1 del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC; - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunita' , registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC; Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al piu' vicino multiplo di 0,05%. 29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformita' delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42. 29.3. Le ponderazioni assegnate alle Banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. 29.4. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.