(Protocollo-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                Schema di sottoscrizione di capitale 
    29.1. Dopo l'istituzione del  SEBC  e  della  BCE  in  base  alla
procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 1 del trattato,  viene
stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della  BCE.  A
ciascuna Banca centrale nazionale  viene  assegnata,  nell'ambito  di
questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: 
     - 50% della quota, relativa allo Stato membro  di  appartenenza,
della  popolazione  comunitaria  nel  penultimo  anno   che   precede
l'istituzione del SEBC; 
     - 50% della quota, relativa allo Stato membro  di  appartenenza,
del prodotto interno lordo ai prezzi di  mercato  della  Comunita'  ,
registrati negli ultimi cinque anni che precedono il  penultimo  anno
prima dell'istituzione del SEBC; 
   Le percentuali  sono  arrotondate  verso  l'alto  al  piu'  vicino
multiplo di 0,05%. 
   29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione  del  presente
articolo sono predisposti  dalla  Commissione  in  conformita'  delle
norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo
42. 
    29.3. Le ponderazioni assegnate alle  Banche  centrali  nazionali
saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo
analogo  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  29.1.  Lo  schema
modificato  si  applica  a  decorrere  dal  primo  giorno   dell'anno
successivo. 
    29.4.  Il  Consiglio  direttivo  prende  tutte  le  altre  misure
necessarie per l'applicazione del presente articolo.