ARTICOLO 30 Trasferimento alla BCE di attivita' di riserva in valuta 30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle Banche centrali nazionali attivita' di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che puo' essere richiesta dalla BCE dopo che e' stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto dalla BCE. 30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 30.4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1. possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42. 30.5. La BCE puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvede alla messa in comune di tali attivita'. 30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.