(Protocollo-art. 30)
                             ARTICOLO 30 
      Trasferimento alla BCE di attivita' di riserva in valuta 
    30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE  vengono
conferite da parte  delle  Banche  centrali  nazionali  attivita'  di
riserva in valute diverse da valute comunitarie,  ECU,  posizioni  di
riserva sul FMI e DSP, fino ad  un  ammontare  equivalente  a  50.000
milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla  quota  che  puo'
essere richiesta dalla BCE  dopo  che  e'  stata  istituita  e  sugli
ammontari che possono essere richiesti in epoche successive.  La  BCE
ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le
vengono trasferite e  di  utilizzarle  per  gli  scopi  indicati  nel
presente statuto. 
    30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono  fissati
in proporzione alla quota del capitale sottoscritto dalla BCE. 
    30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un
credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo  determina
la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 
    30.4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre
il limite previsto  dall'articolo  30.1.  possono  essere  effettuate
dalla BCE conformemente all'articolo 30.2., entro  i  limiti  e  alle
condizioni stabiliti  dal  Consiglio  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo 42. 
    30.5. La BCE puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI
e DSP e provvede alla messa in comune di tali attivita'. 
    30.6.  Il  Consiglio  direttivo  adotta  tutte  le  altre  misure
necessarie per l'applicazione del presente articolo.