ARTICOLO 31 Attivita' di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali 31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23. 31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attivita' di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonche' le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto la loro attivita' di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3., sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunita'. 31.3. Il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.