(Protocollo-art. 31)
                             ARTICOLO 31 
Attivita' di riserva in valuta estera detenute dalle Banche  centrali
                              nazionali 
    31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in
adempimento  dei  loro  obblighi  verso   organismi   internazionali,
conformemente all'articolo 23. 
    31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto  attivita'  di
riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali  dopo  i
trasferimenti di cui all'articolo 30,  nonche'  le  operazioni  degli
Stati membri aventi per oggetto  la  loro  attivita'  di  riserva  in
valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite  da  stabilire
nel quadro dell'articolo 31.3., sono soggette all'approvazione  della
BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche  monetaria  e
del cambio della Comunita'. 
    31.3. Il Consiglio  direttivo  definisce  indirizzi  al  fine  di
facilitare tali operazioni.