(Protocollo-art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali 
    32.1.  Il  reddito  ottenuto  dalle  Banche  centrali   nazionali
nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui  di
seguito denominato "reddito monetario") viene distribuito  alla  fine
di ciascun esercizio in conformita' delle disposizioni  del  presente
articolo. 
    32.2.  Fatto  salvo  l'articolo  32.3,  l'importo   del   reddito
monetario di ciascuna Banca centrale nazionale  e'  pari  al  reddito
annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in  contropartita  delle
banconote in  circolazione  e  dei  depositi  costituiti  dagli  enti
creditizi. Questi  attivi  sono  accantonati  dalle  Banche  centrali
nazionali in conformita' degli indirizzi  determinati  dal  Consiglio
direttivo. 
    32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica  e
monetaria  il  Consiglio  direttivo  ritiene  che  le  strutture  del
bilancio   delle   Banche   centrali   nazionali    non    consentano
l'applicazione   dell'articolo   32.2.,   il   Consiglio   direttivo,
deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere che,  in  deroga
all'articolo 32.2, il reddito  monetario  sia  calcolato  secondo  un
metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. 
    32.4.  L'ammontare  del  reddito  monetario  di  ciascuna   Banca
Centrale nazionale viene decurtato di un importo  pari  a  tutti  gli
interessi pagati da detta  banca  centrale  sui  depositi  costituiti
dagli enti creditizi in conformita' all'articolo 19. 
   Il Consiglio direttivo puo' decidere  di  indennizzare  le  Banche
centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione
di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche  relative
alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del  SEBC.
L'indennizzo assume la  forma  che  il  Consiglio  direttivo  ritiene
appropriata; questi importi possono essere compensati con il  reddito
monetario delle Banche centrali nazionali. 
    32.5.  La  somma  dei  redditi  monetari  delle  Banche  centrali
nazionali viene ripartita tra le stesse  in  proporzione  alle  quote
versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione  presa
dal Consiglio direttivo in conformita' dell'articolo 33.2. 
    32.6. La compensazione e il  regolamento  dei  saldi  provenienti
dalla ripartizione del reddito monetario sono  effettuati  dalla  BCE
conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo. 
    32.7.  Il  Consiglio  direttivo  adotta  tutte  le  altre  misure
necessarie per l'applicazione del presente articolo.