ARTICOLO 32 Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali 32.1. Il reddito ottenuto dalle Banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato "reddito monetario") viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna Banca centrale nazionale e' pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle Banche centrali nazionali in conformita' degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo. 32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle Banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2., il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. 32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna Banca Centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformita' all'articolo 19. Il Consiglio direttivo puo' decidere di indennizzare le Banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle Banche centrali nazionali. 32.5. La somma dei redditi monetari delle Banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformita' dell'articolo 33.2. 32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo. 32.7. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.