ARTICOLO 34 Atti giuridici 34.1. Conformemente all'articolo 108 A del trattato, la BCE: - stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1., primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42; - prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtu' del trattato e dal presente statuto; - formula raccomandazioni o pareri. 34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 190, 191 e 192 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE puo' decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformita' della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.