(Protocollo-art. 34)
                             ARTICOLO 34 
                           Atti giuridici 
    34.1. Conformemente all'articolo 108 A del trattato, la BCE: 
     - stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere
i compiti definiti nell'articolo 3.1., primo trattino, negli articoli
19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio
di cui all'articolo 42; 
     -  prende  le  decisioni  necessarie  per  assolvere  i  compiti
attribuiti al SEBC in virtu' del trattato e dal presente statuto; 
    - formula raccomandazioni o pareri. 
    34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  in  ciascuno  degli
Stati membri. 
     Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. 
     La decisione e' obbligatoria in tutti  i  suoi  elementi  per  i
destinatari da essa designati. 
     Gli articoli 190,  191  e  192  del  trattato  si  applicano  ai
regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. 
     La BCE puo' decidere di pubblicare  le  sue  decisioni,  le  sue
raccomandazioni ed i suoi pareri. 
    34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in
conformita' della procedura di cui all'articolo  42,  la  BCE  ha  il
potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso
di inosservanza  degli  obblighi  imposti  dai  regolamenti  e  dalle
decisioni da essa adottati.