(Protocollo-art. 36)
                             ARTICOLO 36 
                              Personale 
    36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo,
stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE. 
    36.2.  La  Corte  di  giustizia  ha  giurisdizione  su  tutte  le
controversie fra la BCE e i  propri  dipendenti  nei  limiti  e  alle
condizioni stabilite nelle condizioni di impiego.