ARTICOLO 38 Segreto professionale 38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle Banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.