(Protocollo-art. 39)
                             ARTICOLO 39 
                           Poteri di firma 
   La BCE e' giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal  suo
Presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma  di
due membri del  personale  della  BCE  che  siano  stati  debitamente
autorizzati dal Presidente a firmare per conto della BCE.