(Protocollo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                         Funzioni consultive 
   Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 del trattato: 
    a) la BCE viene consultata: 
     - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra
nelle sue competenze; 
     -  dalle  autorita'  nazionali,  sui  progetti  di  disposizioni
legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i  limiti  e
alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di  cui
all'articolo 42; 
    b) la BCE puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni  o
agli organi comunitari  competenti  o  alle  autorita'  nazionali  su
questioni che rientrano nelle sue competenze.