ARTICOLO 4 Funzioni consultive Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 del trattato: a) la BCE viene consultata: - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze; - dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42; b) la BCE puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorita' nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.