ARTICOLO 40 Privilegi e immunita' La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.