(Protocollo-art. 40)
                             ARTICOLO 40 
                        Privilegi e immunita' 
   La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e
delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle
condizioni previste dal protocollo sui privilegi  e  sulle  immunita'
delle Comunita' europee,  allegato  al  trattato  che  istituisce  un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.