ARTICOLO 41 Procedura di modificazione semplificata 41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimita' su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario il parere conforme del Parlamento europeo. 41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.