(Protocollo-art. 41)
                             ARTICOLO 41 
               Procedura di modificazione semplificata 
    41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5  del  trattato,
gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3,
32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono  essere
emendati dal Consiglio, che delibera  a  maggioranza  qualificata  su
raccomandazione della BCE, previa  consultazione  della  Commissione,
ovvero  all'unanimita'  su   proposta   della   Commissione,   previa
consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario  il  parere
conforme del Parlamento europeo. 
    41.2. Una raccomandazione  presentata  dalla  BCE  ai  sensi  del
presente  articolo  richiede  una  decisione  unanime  da  parte  del
Consiglio direttivo.