ARTICOLO 45 Consiglio generale della BCE 45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio generale e' costituito come terzo organo decisionale della BCE. 45.2. Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i Governatori delle Banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. 45.3. Le responsabilita' del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente statuto.