(Protocollo-art. 45)
                             ARTICOLO 45 
                    Consiglio generale della BCE 
    45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3  del  trattato,  il
Consiglio generale e' costituito come terzo organo decisionale  della
BCE. 
    45.2.  Il  Consiglio  generale  comprende  il  Presidente  e   il
Vicepresidente della  BCE  e  i  Governatori  delle  Banche  centrali
nazionali.  Gli  altri  membri   del   Comitato   esecutivo   possono
partecipare, senza diritto  di  voto,  alle  riunioni  del  Consiglio
generale. 
    45.3. Le responsabilita' del Consiglio generale sono elencate per
esteso nell'articolo 47 del presente statuto.