(Protocollo-art. 46)
                             ARTICOLO 46 
             Regolamento interno del Consiglio generale 
    46.1. Il Consiglio generale e' presieduto dal  Presidente  o,  in
sua assenza, dal Vicepresidente della BCE. 
    46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro  della  Commissione
possono  partecipare,  senza  diritto  di  voto,  alle  riunioni  del
Consiglio generale. 
    46.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale. 
    46.4. In deroga all'articolo 12.3, il Consiglio  generale  adotta
il proprio regolamento interno. 
    46.5. Le funzioni del Segretariato del  Consiglio  generale  sono
svolte dalla BCE.