(Protocollo-art. 47)
                             ARTICOLO 47 
               Responsabilita' del Consiglio generale 
    47.1. Il Consiglio generale: 
     - svolge i compiti previsti all'articolo 44; 
     - partecipa alle funzioni consultive di cui agli  articoli  4  e
25.1. 
    47.2. Il Consiglio generale concorre: 
     -  alla  raccolta  di  informazioni  statistiche  come  previsto
all'articolo 5; 
     - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE  di  cui
all'articolo 15; 
     - alla fissazione  delle  norme  necessarie  per  l'applicazione
dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4; 
     -  all'adozione  di  tutte  le   ulteriori   misure   necessarie
all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4; 
     - alla fissazione delle condizioni  di  impiego  dei  dipendenti
della BCE di cui all'articolo 36. 
    47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi
per fissare irrevocabilmente i tassi di  cambio  delle  monete  degli
Stati membri con deroga rispetto alle monete, o  alla  moneta  unica,
degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo  109  L,
paragrafo 5 del trattato. 
    47.4. Il Consiglio generale e' informato dal Presidente della BCE
in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.