(Protocollo-art. 48)
                             ARTICOLO 48 
         Disposizioni transitorie per il capitale della BCE 
   Conformemente  all'articolo  29.1,  a  ciascuna   Banca   centrale
nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito  dello  schema
per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga  all'articolo
28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il
capitale da loro  sottoscritto  a  meno  che  il  Consiglio  generale
decida, ad una maggioranza  che  rappresenta  almeno  due  terzi  del
capitale sottoscritto della BCE ed almeno la meta'  dei  partecipanti
al capitale, che una percentuale  minima  deve  essere  versata  come
contributo ai costi operativi della BCE.