ARTICOLO 48 Disposizioni transitorie per il capitale della BCE Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la meta' dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.