(Protocollo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                Raccolta di informazioni statistiche 
    5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la  BCE,  assistita
dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni
statistiche dalle competenti autorita' nazionali o direttamente dagli
operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni  o
gli organi comunitari e  con  le  competenti  autorita'  degli  Stati
membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 
    5.2. Le Banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile,
i compiti di cui all'articolo 5.1. 
    5.3. La  BCE  contribuisce  all'armonizzazione,  ove  necessario,
delle norme e delle modalita' relative alla raccolta, compilazione  e
distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. 
    5.4.  Il  Consiglio,  conformemente   alla   procedura   di   cui
all'articolo 42, determina le persone fisiche e  giuridiche  soggette
agli  obblighi  di  riferimento,  il  regime  di  riservatezza  e  le
opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.