ARTICOLO 5 Raccolta di informazioni statistiche 5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorita' nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorita' degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 5.2. Le Banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1. 5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalita' relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. 5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.