(Protocollo-art. 50)
                             ARTICOLO 50 
          Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo 
   Il  Comitato  esecutivo  della  BCE  viene  istituito  secondo  la
seguente procedura. Il Presidente,  il  Vicepresidente  e  gli  altri
membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei
Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di  Governo,
su  raccomandazione  del  Consiglio  e   previa   consultazione   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'IME.  Il  Presidente  del
Comitato  esecutivo  viene  nominato  per  otto   anni.   In   deroga
all'articolo 11.2, il Vicepresidente viene nominato per quattro  anni
e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra
cinque e otto anni. Il mandato non  e'  rinnovabile.  Il  numero  dei
membri del Comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto
all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.