(Protocollo-art. 51)
                             ARTICOLO 51 
                       Deroga all'articolo 32 
    51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio  direttivo
decide che  l'applicazione  dell'articolo  32  del  presente  statuto
comporta notevoli modifiche  nelle  situazioni  di  reddito  relative
delle Banche centrali nazionali, l'importo del reddito  da  assegnare
conformemente  all'articolo  32  viene  ridotto  di  una  percentuale
uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario  dopo
l'inizio della terza  fase  e  che  diminuisce  di  almeno  12  punti
percentuali in ogni esercizio finanziario successivo. 
    51.2. L'articolo 51.1 si applica per non piu'  di  cinque  interi
esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.