(Protocollo-art. 52)
                             ARTICOLO 52 
             Scambio di banconote in valute comunitarie 
   In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi  di  cambio,  il
Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le
banconote in valute con  tassi  di  cambio  irrevocabilmente  fissati
vengano cambiate dalle Banche centrali nazionali al  loro  rispettivo
valore di parita'.