(Protocollo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                     Cooperazione internazionale 
    6.1. Nel campo della cooperazione  internazionale  concernente  i
compiti affidati al SEBC, la BCE decide come  il  SEBC  debba  essere
rappresentato. 
    6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le Banche centrali
nazionali    possono    partecipare    ad    istituzioni    monetarie
internazionali. 
    6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate  le  disposizioni
dell'articolo 109, paragrafo 4 del trattato.