ARTICOLO 6 Cooperazione internazionale 6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato. 6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le Banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali. 6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4 del trattato.