(Protocollo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                            Indipendenza 
   Conformemente all'articolo 107 del  trattato,  nell'esercizio  dei
poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri  loro  attribuiti
dal trattato e dal  presente  statuto,  ne'  la  BCE,  ne'  la  Banca
centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi  organi  decisionali
possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o  dagli
organi comunitari, dai Governi degli Stati membri  ne'  da  qualsiasi
altro organismo. Le istituzioni e gli  organi  comunitari  nonche'  i
Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio
e a non cercare di influenzare  i  membri  degli  organi  decisionali
della BCE o delle Banche  centrali  nazionali  nell'assolvimento  dei
loro compiti.