(Protocollo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                      La Banca centrale europea 
    9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 106 paragrafo  2  del
trattato, ha personalita'  giuridica,  ha  in  ciascuno  degli  Stati
membri la piu' ampia capacita' giuridica  riconosciuta  alle  persone
giuridiche dai  rispettivi  ordinamenti;  essa  puo'  in  particolare
acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 
    9.2. La funzione della BCE e' quella di assicurare che i  compiti
attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5 del
trattato siano assolti o mediante le attivita' proprie secondo quanto
disposto dal  presente  statuto,  o  attraverso  le  Banche  centrali
nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14. 
     9.3. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 3  del  trattato,
gli organi decisionali della BCE sono il  Consiglio  direttivo  e  il
Comitato esecutivo.