ARTICOLO 9 La Banca centrale europea 9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 106 paragrafo 2 del trattato, ha personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa puo' in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 9.2. La funzione della BCE e' quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5 del trattato siano assolti o mediante le attivita' proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le Banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14. 9.3. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.