(Protocollo-art. 1)
                             PROTOCOLLO 
            SULLO STATUTO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO 
                      LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
DESIDERANDO definire lo statuto dell'Istituto monetario europeo, 
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al 
trattato che istituisce la Comunita' europea: 
                             ARTICOLO 1 
                         Istituzione e nome 
    1.1.  L'Istituto   monetario   europeo   ("IME")   e'   istituito
conformemente all'articolo 109  F  del  trattato;  esso  esercita  le
proprie funzioni e svolge le  proprie  attivita'  conformemente  alle
disposizioni del trattato e del presente statuto. 
    1.2. I membri dell'IME sono le Banche centrali degli Stati membri
(nel presente "Banche centrali  nazionali").  Ai  fini  del  presente
statuto l'"Institut Monetaire Luxembourgeois" sara' considerato  come
la Banca centrale del Lussemburgo. 
    1.3. Ai sensi dell'articolo 109 F del trattato, sia  il  Comitato
dei Governatori  sia  il  Fondo  europeo  di  cooperazione  monetaria
("FECOM") vengono  sciolti.  Le  attivita'  e  passivita'  del  FECOM
passano automaticamente all'IME.