PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO definire lo statuto dell'Istituto monetario europeo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 Istituzione e nome 1.1. L'Istituto monetario europeo ("IME") e' istituito conformemente all'articolo 109 F del trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attivita' conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto. 1.2. I membri dell'IME sono le Banche centrali degli Stati membri (nel presente "Banche centrali nazionali"). Ai fini del presente statuto l'"Institut Monetaire Luxembourgeois" sara' considerato come la Banca centrale del Lussemburgo. 1.3. Ai sensi dell'articolo 109 F del trattato, sia il Comitato dei Governatori sia il Fondo europeo di cooperazione monetaria ("FECOM") vengono sciolti. Le attivita' e passivita' del FECOM passano automaticamente all'IME.