ARTICOLO 11 Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto 11.1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dell'IME. 11.2. Il Presidente dell'IME e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta questioni rela- tive agli obiettivi e ai compiti dell'IME. 11.3. Alla data che sara' stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle sue attivita' e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunita'. Il rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, e' inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonche' al Consiglio europeo. Il Presidente dell'IME puo' essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo. 11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti interessate.