(Protocollo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
      Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto 
    11.1. Il Presidente del Consiglio e un membro  della  Commissione
possono prendere parte  senza  diritto  di  voto  alle  riunioni  del
Consiglio dell'IME. 
    11.2. Il Presidente  dell'IME  e'  invitato  a  partecipare  alle
riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta  questioni  rela-
tive agli obiettivi e ai compiti dell'IME. 
    11.3. Alla data che  sara'  stabilita  nel  regolamento  interno,
l'IME prepara  un  rapporto  annuale  delle  sue  attivita'  e  delle
condizioni monetarie  e  finanziarie  nella  Comunita'.  Il  rapporto
annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, e'  inviato  al
Consiglio, al Parlamento  europeo  e  alla  Commissione,  nonche'  al
Consiglio europeo. 
   Il Presidente dell'IME puo'  essere  ascoltato,  a  richiesta  del
Parlamento  europeo  o  di  propria  iniziativa,  dalle   Commissioni
competenti del Parlamento europeo. 
    11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi  gratuitamente
a disposizione delle parti interessate.