(Protocollo-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                         Capacita' giuridica 
   L'IME, che  conformemente  all'articol  109  F,  paragrafo  1  del
trattato e' dotato di personalita' giuridica, ha  in  ciascuno  degli
Stati membri la piu' ampia  capacita'  giuridica  riconosciuta  dalle
rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso puo',
in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e  stare
in giudizio.