ARTICOLO 14 Capacita' giuridica L'IME, che conformemente all'articol 109 F, paragrafo 1 del trattato e' dotato di personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso puo', in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.