(Protocollo-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                           Atti giuridici 
    15.1.  L'IME,  nell'assolvimento  dei  propri  compiti   e   alle
condizioni stabilite nel presente statuto: 
    - formula pareri; 
    - rivolge raccomandazioni; 
    -  adotta  indirizzi  e  prende  decisioni  rivolti  alle  banche
centrali nazionali. 
    15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.
    15.3.  Il  Consiglio  dell'IME  puo'   adottare   indirizzi   che
    stabiliscano i  metodi  per  la  realizzazione  delle  condizioni
    necessarie al SEBC per esercitare le  sue  funzioni  nella  terza
    fase. Gli indirizzi  dell'IME  non  sono  vincolanti;  essi  sono
    sottoposti alla BCE che decide in merito. 
    15.4. Fatto salvo  l'articolo  3.1,  una  decisione  dell'IME  e'
vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari.  Gli  articoli
190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.