ARTICOLO 16 Risorse finanziarie 16.1. L'IME e' dotato di risorse proprie. L'entita' delle risorse dell'IME e' determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative sostenute dall'IME nell'adempimento dei suoi compiti e delle sue funzioni. 16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1, sono costituite con contributi delle Banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato dei Governatori e del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato. 16.3. Il Consiglio dell'IME, deliberando alla maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.