(Protocollo-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                         Risorse finanziarie 
    16.1. L'IME e' dotato di risorse proprie. L'entita' delle risorse
dell'IME e' determinata dal  Consiglio  dell'IME,  per  garantire  un
reddito  stimato  necessario  per  coprire  le  spese  amministrative
sostenute dall'IME nell'adempimento dei  suoi  compiti  e  delle  sue
funzioni. 
    16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo
16.1, sono costituite con contributi delle Banche centrali  nazionali
conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto  del
SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i  dati
statistici da usare per la determinazione dello schema  sono  forniti
dalla Commissione conformemente alle norme  adottate  dal  Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione
e previa consultazione  del  Parlamento  europeo,  del  Comitato  dei
Governatori e del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato. 
    16.3.  Il  Consiglio  dell'IME,  deliberando   alla   maggioranza
qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.