(Protocollo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                 Conti annuali e revisione dei conti 
    17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia  il  1°  gennaio  e
finisce il 31 dicembre. 
    17.2. Il Consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale
prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario. 
    17.3. I conti annuali sono redatti secondo i  principi  stabiliti
dal Consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal  Consiglio
dell'IME e in seguito pubblicati. 
    17.4. I Conti annuali  vengono  verificati  da  revisori  esterni
indipendenti, approvati dal  Consiglio  dell'IME.  I  revisori  hanno
pieni poteri per  esaminare  tutti  i  libri  e  documenti  contabili
dell'IME e di essere pienamente informati circa le sue operazioni. 
   Le disposizioni dell'articolo 188  C  del  trattato  si  applicano
soltanto  ad  un  esame  dell'efficienza  operativa  della   gestione
dell'IME. 
    17.5.  Un'eccedenza   dell'IME   viene   trasferita   nell'ordine
seguente: 
    a) un importo determinato dal Consiglio dell'IME viene trasferito
nel fondo generale di riserva dell'IME; 
    b) il resto dell'eccedenza viene distribuito alle Banche centrali 
nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2. 
    17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficita'  e'
compensato dal  fondo  generale  di  riserva  dell'IME.  I  resti  di
deficita' residuo sono coperti con contributi delle Banche centrali 
nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2.