(Protocollo-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
              Controllo giudiziario e materie connesse 
    19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti  a  esame  e
interpretazione da parte della Corte di giustizia nei  casi  ed  alle
condizioni previste dal trattato. L'IME puo' avviare un'azione legale
nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. 
    19.2. Le controversie tra, da un lato,  l'IME  e,  dall'altro,  i
suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla
giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui
la giurisdizione e' attribuita alla Corte di giustizia. 
    19.3. L'IME e' soggetto al  regime  di  responsabilita'  previsto
dall'articolo 215 del trattato. 
    19.4. La Corte di giustizia e' competente a giudicare  in  virtu'
di una clausola compromissoria contenuta in un contratto  di  diritto
pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto. 
    19.5. La decisione dell'IME di portare una  controversia  dinanzi
alla Corte di giustizia e' presa dal Consiglio dell'IME.