(Protocollo-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                        Segreto professionale 
    20.1. I membri del Consiglio dell'IME  e  il  personale  dell'IME
hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di  non
rivelare   le   informazioni   coperte   dall'obbligo   del   segreto
professionale. 
    20.2. Le persone  che  hanno  accesso  ai  dati  coperti  da  una
normativa  comunitaria  che  prevede   uno   specifico   obbligo   di
riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.