ARTICOLO 20 Segreto professionale 20.1. I membri del Consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 20.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.