(Protocollo-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                        Privilegi e immunita' 
   L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi  e
delle immunita' necessari per l'assolvimento dei suoi  compiti,  alle
condizioni previste dal protocollo sui privilegi  e  sulle  immunita'
delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un 
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.